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Ordinanza — n. 6657/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming phone possession doesn't violate social protection measures in special surveillance cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that possessing two cell phones violated the special surveillance measure's social protection requirements. The appellant argued that phone possession does not inherently threaten social safety or evade controls, but the court found this defense baseless. Relying on established precedent, the court held that such possession constitutes a crime under the relevant decree, necessitating the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 75, commi 1 e 2 del decreto 18 luglio 2017: In special surveillance cases, accessory prescriptions regarding cell phone possession have integrative effect, meaning their violation constitutes the crime of evading social protection measures.

Parole chiave

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special surveillance measure cell phone possession social protection requirements inadmissible appeal integrative effect of prescriptions reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 75, commi 1 e 2 del decreto 18 luglio 2017
159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023
Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE CORRADO nato a BARI il 04/04/1988 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 18 luglio 2017, violava la prescrizione di cui al n. 6 del decreto in quanto veniva sorpreso in possesso di due telefoni cellulari il 2 gennaio 2018; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene l'inidoneità del possesso del telefono cellulare a pregiudicare le esigenze di tutela sociale e ad eludere i controlli ai quali è preordinata l'applicazione della misura di prevenzione; ritenuto che: l'assunto difensivo è manifestamente infondato tenuto conto del condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612;

Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv. 285051 - entrambe in materia di possesso di telefono cellulare); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos