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Ordinanza — n. 6655/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment cause was wrongly omitted due to offense severity and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Lauria's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lauria argued the lower court failed to apply the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the offenses were severe, repeated within days, and part of a pattern of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; The court may exclude the non-punishment cause when the offender's conduct is offensive, non-occasional, and supported by a history of prior convictions.

Parole chiave

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non-punishment cause Art. 131-bis Penal Code offense severity recidivism inadmissible appeal public security surveillance court costs ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire di casa al mattino prima delle 6.00 senza comprovata necessità e comunque senza avere dato tempestivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, è risultato assente il 1° marzo 2017 e il 12 marzo 2017; con l'unico motivo di ricorso, Lauria lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: la censura è manifestamente infondata, posto che la causa di non punibilità è stata esclusa tenuto conto dell'offensività della condotta che è stata posta in essere in due occasioni a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, oltre che della non occasionalità della stessa, alla luce delle precedenti condanne definitive riportate dall'imputato per altri sei episodi degli anni 2015 e 2016; a fronte di tale motivazione, il ricorrente ha svolto censure del tutto generiche fondate su una, non meglio circostanziata, mancata valutazione della «corrispondenza tra fattispecie astratta contenuta nella norma incriminatrice e il fatto storico» e alla reiterata affermazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione invocata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.