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Ordinanza — n. 6654/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of mitigation due to positive criminal conduct factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Martucci's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances and excessive sentencing. The appellate court rejected the defense's claim based on the defendant's lack of negative personality markers, citing his involvement in criminal arms trafficking circles and lack of critical self-reflection. The court ruled that the first-instance judges correctly applied established precedent requiring positive elements for mitigation, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified by the absence of positive elements regarding the offender's personality or the crime's execution, rather than merely lacking negative markers.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive personality elements criminal arms trafficking sentencing proportionality appeal inadmissibility Italian Penal Code procedural dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI LUIGI (CUI 06FF6CM) nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 16/02/2004 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rideterminato la pena nei confronti di Luigi Martucci per il reato di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); a ciò deve aggiungersi il richiamo all'ulteriore arresto in base al quale «l'applicazione delle circostanze' attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339); inoltre, appare pertinente il richiamo all'orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto riferimento alla gravità della condotta posta in essere in ragione dei contatti emersi con i «circuiti criminali partenopei che gestiscono il traffico delle armi», alla mostrata spregiudicatezza e all'assenza di revisione critica della condotta commessa; a fronte di tali rilievi, il ricorrente si è limitato a dedurre la genericità della motivazione e la contraddittorietà dell'espressione «formale incensuratezza» utilizzata in sentenza, senza, tuttavia, allegare circostanze o elementi sottoposti 2 ULP al giudice di merito e da questo non valutati allo scopo di giustificare una diversa conclusione in punto di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass