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Ordinanza — n. 6652/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to generic lack of motivation claims under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6652/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment solely on the grounds of insufficient motivation and the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these arguments as too generic, noting that the lower court was not required to explicitly address acquittal causes when the parties had agreed to a specific sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals based solely on a generic lack of motivation or non-application of Article 129 are inadmissible when the parties have agreed to a specific sentence, as the appellate court's cognition is limited to non-renounced grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals lack of motivation Article 129 Code of Criminal Procedure agreed sentence second instance procedure rinuncia alla motivazione remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
245919); ritenuto che: nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad eccepire il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
art. 129 cod. proc. pen
245919); ritenuto che: nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad eccepire il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOCORE DAVIDE nato a NAPOLI il 23/06/1995 DEL PRETE GAETANO nato a NAPOLI il 21/01/1985 GUADAGNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/07/1989 MURANO EMANUELE SALVATORE nato a NAPOLI il 03/09/1966 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che: il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); ritenuto che: nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad eccepire il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (citato, peraltro, solo nella rubrica del motivo di impugnazione) in termini del tutto generici e, comunque, alla luce delle precedenti considerazioni, non consentiti; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend