Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and non-punishability cause for public security surveillance violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the appellant's arguments generic and insufficient, noting the lower court correctly relied on the gravity of the conduct and the lack of positive mitigating elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific, non-generic arguments to challenge the denial of mitigating circumstances or the non-punishability cause, as the lower court's assessment based on the gravity of conduct is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 06/03/1990 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni allontanandosi dall'abitazione dopo le ore 21.00; il ricorso ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pn.; ritenuto che: priva di pregio è la censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per le quali la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato il giudizio negativo alla mancanza di elementi positivamente valutabili e alla gravità della condotta; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; la censura riferita all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha segnalato plurimi elementi dai quali desumere l'intensità del dolo e, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è posto in termini meramente oppositivi; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
2 fi Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen