Extraordinary appeal against preventive measures denied to non-convicted persons under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeals filed by three individuals against a preventive measures judgment inadmissible. The applicants argued for the application of the error correction remedy, but the court ruled this procedure is exclusive to convicted persons. Consequently, the court established that distinct legal remedies exist for those subject to preventive measures, rendering the appeals invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The extraordinary appeal for error is reserved exclusively to convicted persons and cannot be extended to recipients of preventive measures or third parties, as a distinct revocation remedy is provided for the latter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POTENZA BRUNO nato a NAPOLI il 22/03/1962 POTENZA IMMACOLATA nato a NAPOLI il 19/01/1983 POTENZA ANTONIO nato a NAPOLI il 27/02/1986 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato o a e udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza; letti i motivi dei ricorsi ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen.; rilevato che: si vede in tema di ricorsi straordinari proposti avverso sentenza della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione; ritenuto che: il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen.
è riservato esclusivamente al «condannato» e non può essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personale, così come ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale; in tal senso, si è pronunciata, più volte, la giurisprudenza di questa Corte, che ha enunciato il principio per cui «la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658;
Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro, Rv. 222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.); peraltro, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm