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Ordinanza — n. 6645/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6645/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO FILIPPO nato a TAURIANOVA il 01/06/1969 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 1° febbraio 2011, violava la prescrizione di non allontanarsi da Rizziconi in quanto si trovava nel territorio di Gicia Tauro il 28 aprile 2012; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità articolando una censura meramente reiterativa di altra già disattesa dal giudice di merito; ritenuto che: l'assunto difensivo è generico e motivatamente smentito dalla sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa tenuto conto della «pessima biografia penale», annoverando il ricorrente precedenti per fatti particolarmente allarmanti e caratterizzati dalla violazione di prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, con conseguente giudizio di non meritevolezza di alcun credito fiduciario; a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone una lettura meramente oppositiva che non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione, tenuto conto che si sostanzia nella illustrazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione delle sanzioni sostitutive e nell'allegazione di una circostanza (l'ammissione, di recente, all'affidamento in prova) non decisiva, a fronte della complessiva motivazione della sentenza impugnata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6645/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali misura disciplinare restrizione di libertà assistenza riabilitativa indennizzo per carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO FILIPPO nato a TAURIANOVA il 01/06/1969 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 1° febbraio 2011, violava la prescrizione di non allontanarsi da Rizziconi in quanto si trovava nel territorio di Gicia Tauro il 28 aprile 2012; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità articolando una censura meramente reiterativa di altra già disattesa dal giudice di merito; ritenuto che: l'assunto difensivo è generico e motivatamente smentito dalla sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa tenuto conto della «pessima biografia penale», annoverando il ricorrente precedenti per fatti particolarmente allarmanti e caratterizzati dalla violazione di prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, con conseguente giudizio di non meritevolezza di alcun credito fiduciario; a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone una lettura meramente oppositiva che non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione, tenuto conto che si sostanzia nella illustrazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione delle sanzioni sostitutive e nell'allegazione di una circostanza (l'ammissione, di recente, all'affidamento in prova) non decisiva, a fronte della complessiva motivazione della sentenza impugnata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.