Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant rather than a registered defense attorney. Andrea Celani argued for the right to file the appeal himself, but the court noted the mandatory requirement under the Code of Criminal Procedure for such filings to be executed by qualified counsel. Consequently, the appeal was rejected, and Celani was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANI ANDREA nato a MILANO il 11/08/1976 avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO/d_ato_àeitaar:GRa:7 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letto il ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Andrea Celani, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1