Ordinanza — n. 6641/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MICHELE nato a BARI il 25/10/1979 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti; rilevato che: il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ammesso, in via provvisoria, Michele Fiore alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; a supporto, il Tribunale ha evidenziato la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento, oltre alla mancata presenza del medesimo alla udienza davanti al Tribunale; da tale comportamento è stato desunto il mancato interesse del condannato all'esito del procedimento; a fronte di tali elementi, l'unico motivo di ricorso affronta solo genericamente la ratio decidendi e si sofferma sulle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dell'affidamento in prova; ritenuto che: si tratta, a ben vedere, di ragione eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in evidenza la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità all'avvio del percorso al quale era stato ammesso in via provvisoria; tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6641/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MICHELE nato a BARI il 25/10/1979 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti; rilevato che: il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ammesso, in via provvisoria, Michele Fiore alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; a supporto, il Tribunale ha evidenziato la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento, oltre alla mancata presenza del medesimo alla udienza davanti al Tribunale; da tale comportamento è stato desunto il mancato interesse del condannato all'esito del procedimento; a fronte di tali elementi, l'unico motivo di ricorso affronta solo genericamente la ratio decidendi e si sofferma sulle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dell'affidamento in prova; ritenuto che: si tratta, a ben vedere, di ragione eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in evidenza la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità all'avvio del percorso al quale era stato ammesso in via provvisoria; tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.