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Ordinanza — n. 6635/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ahmed Khazzar inadmissible. The appellant personally submitted the petition, violating the mandatory requirement that such appeals must be signed by a defense attorney registered with the Court's special roll. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible petition defense attorney special roll procedural requirement court of cassation personal submission difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAZZAR AHMED nato il 11/12/1988 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEL___,219LisaLki_f;a;tidato • i udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; • Letto il ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Ahmed Khazzar, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1