Appeal dismissed for inadmissibility due to generic defense lacking specific merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a 'patent illogic' in the lower court's reasoning but offered only a generic denial of guilt without addressing specific errors. The Court rejected this because the lower court's judgment logically reconstructed the elements of the crime without logical gaps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal based on a patent illogic of reasoning is inadmissible if the defense is generic, denying the fact without specific allegations regarding the merits or the points of law affected.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava, più volte, la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 6.30; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di «palese illogicità della motivazione»; ritenuto che: l'assunto difensivo è generico sostanziandosi nella prospettazione che l'imputato «non ha commesso il fatto» e in assertive allegazioni difensive prive di indicazioni specifiche sulle censure di merito sollevate in appello e sui punti affetti dal dedotto vizio di motivazione; gli elementi costitutivi del reato contestato sono stati sinteticamente ma efficacemente illustrati nella sentenza impugnata che ha congruamente e, senza evidenti fratture logiche, ricostruito gli elementi fondanti la penale responsabilità dell'imputato per le violazioni contestate; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così