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Ordinanza — n. 6631/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and missed filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was deemed too generic, merely criticizing the lower court's failure to acquit without specifically challenging the appeal's qualification. Additionally, a late-filed memorandum was rejected because it was submitted after the fifteen-day deadline had expired.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds criticizing the contested decision or if it is filed after the statutory time limit has expired.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds missed deadline criminal procedure court costs fine for inadmissibility specificity requirement deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
274040 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
274040 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R.
281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLECOCCIA ROCCO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rocco Vallecoccia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che lo ha condannato per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a censurare la mancata pronuncia di una sentenza liberatoria da parte della Corte territoriale, senza dedurre in alcun modo l'erronea qualificazione come generico dell'atto di appello; ritenuto che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 12 novembre 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 13 novembre 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis