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Ordinanza — n. 6628/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against confiscation order due to inadmissibility and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Scuderi inadmissible regarding a confiscation order of €34,900. The first ground was rejected as already addressed by the rescinding judgment, while the second was deemed too generic lacking specific censure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are already decided by the rescinding judgment or if the allegations are merely assertive without specific censure of the contested act.

Parole chiave

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confiscation order inadmissible appeal generic grounds procedural costs fine fund payment rescinding judgment specific censure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 649 cod. proc. pen.
309 del 1990); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto trattasi di una questione già disattesa dalla sentenza di rescindente (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
artt. 240-bis cod. pen
Rilevato che Gianluca Scuderi ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio, ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca della somma di euro 34.900 (artt. 240-bis cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
309 del 1990); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI GIAN LUCA nato a FOSSANO il 13/12/1976 avverso l'ordinanza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianluca Scuderi ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio, ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca della somma di euro 34.900 (artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto trattasi di una questione già disattesa dalla sentenza di rescindente (cfr. spec. par. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di sproporzione richiesto dalla legge ai fini dell'applicabilità della confisca allargata - è del tutto generico poiché si affida a enunciati assertivi che non contengono puntuali censure al riguardo al provvedimento impugnato (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il