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Ordinanza — n. 6624/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6624/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUROGAA RIADH nato il 25/04/1981 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Riadh Bouragaa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, è versato in fatto e manifestamente infondato in quanto, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato i presupposti della contestata recidiva ritenendo il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità poiché lo ha collocato, con una motivazione congrua e logica che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6624/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), nel contesto della sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti e funzionale ad essa (come già palesata tramite i fatti per cui ha già riportato precedenti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
260841 - 01), nel contesto della sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti e funzionale ad essa (come già palesata tramite i fatti per cui ha già riportato precedenti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUROGAA RIADH nato il 25/04/1981 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riadh Bouragaa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, è versato in fatto e manifestamente infondato in quanto, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato i presupposti della contestata recidiva ritenendo il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità poiché lo ha collocato, con una motivazione congrua e logica che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), nel contesto della sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti e funzionale ad essa (come già palesata tramite i fatti per cui ha già riportato precedenti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il