Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo De Nardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence for theft, arguing the original penalty was excessive without considering generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning regarding the crime's gravity and the defendant's prior record was sufficient and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging a sentence reduction is inadmissible if the lower court's reasoning on mitigating factors is congruous and logical, as the appellate court cannot be censured for failing to consider new factual elements not raised in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NARDI MASSIMO nato a CASTELFRANCO VENETO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimo De Nardi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha rideterminato in mitius la pena inflitta e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio (assumendo che la pena sarebbe eccessiva a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità del fatto e i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione di elementi di fatto, ad avviso della difesa, meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il