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Ordinanza — n. 6620/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation regarding procedural and substantive law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a generic allegation of insufficient motivation without specific factual correlation. The appellant challenged the lower court's decision on procedural and substantive law application, but the court found the argument entirely assertive and unrelated to the case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging a defect in the reasoning of the judgment is inadmissible if the complaint is generic, assertive, and not correlated to the specific facts of the case.

Parole chiave

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generic appeal ground defect of motivation inadmissible appeal procedural law application substantive law application court costs penalty fund fine ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
1), stessa legge; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
e dell'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 24 Cost.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
artt. 495 cod. pen
Rilevato che Vita Maria Montagnola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
1), stessa legge; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
e dell'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNOLA VITA MARIA natota GINOSA il 09/01/1951 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vita Maria Montagnola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 234 legge fall., perché estinti per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e confermandone nel resto la condanna per il delitti di cui agli artt. 223, comma 1, legge fall., in relazione all'art. 216, comma 1, n.

1) e 2), 219, comma 2, n. 1), stessa legge; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il