Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6619/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for forgery, citing inadmissibility of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fiorenzo Gallo inadmissible, confirming his conviction for forgery and related offenses. Gallo argued that the lower court failed to explain which doctor issued the falsified prescription and claimed the exclusion of 'harmless forgery' violated the law. The court rejected these points as either new issues not properly raised in the appellate stage or legally unfounded, leading to the dismissal of the appeal and an order for Gallo to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals cannot introduce new factual allegations or legal arguments not previously examined by the appellate court, and claims of harmless forgery must be substantiated by evidence showing no actual harm to the victim.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility new arguments cassation harmless forgery exclusion procedural default rule court costs award ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
della sentenza impugnata), evidenziando, tra l'altro, come tramite la presentazione degli atti falsi l'imputato abbia ottenuto i farmaci; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
d.lgs. 219 del 2006
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
della sentenza impugnata), evidenziando, tra l'altro, come tramite la presentazione degli atti falsi l'imputato abbia ottenuto i farmaci; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FIORENZO nato a MARTIRANO LOMBARDO il 20/02/1965 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fiorenzo Gallo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la contraddittorietà della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, nonché la carenza di spiegazione in ordine all'individuazione del sanitario che avrebbe rilasciato la ricetta falsificata - è inedito, perché nell'atto di appello non veniva contestata la commissione del fatto e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01;

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica), il che esime dal rimarcare come la sentenza di primo grado (come esposto, in parte qua non censurata con l'appello, avesse chiaramente argomentato al riguardo); considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine all'esclusione della sussistenza di un falso innocuo, non avendo la Corte tenuto in considerazione la disciplina di cui al d.lgs. 219 del 2006 - è manifestamente infondato in quanto, fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha escluso la configurabilità nel caso di specie di un falso innocuo in modo conforme al diritto (cfr. par. 2.1. della sentenza impugnata), evidenziando, tra l'altro, come tramite la presentazione degli atti falsi l'imputato abbia ottenuto i farmaci; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così