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Ordinanza — n. 6618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic appeal act and non-justiciable fact-based complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by four defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged convictions for assault and theft, arguing violations of criminal law and lack of specific reasoning regarding self-defense and record checks. The court rejected these arguments as mere factual complaints, generic appeals, or issues not properly raised, citing established precedents on admissibility standards.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations or non-justiciable factual disputes are inadmissible, resulting in the condemnation of appellants to bear procedural expenses and a fine for evident inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal act factual complaint self-defense defense criminal procedure code court costs fine non-justiciable issue allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Art. 616, cod. proc. pen.
le memorie degli avvocati Bordoni e Arti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 52 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
254584 - 01), il che consente di non dilungarsi per rimarcare la congruità e logicità dell'iter esposto nella sentenza di appello; - il secondo motivo (con cui si assume la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 175 cod. pen
606, comma 3, cit.), il che esime dall'osservare che esso è generico e versato in fatto; - il terzo motivo (con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine all'esclusione, nei confronti del Giannini, del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 616 cod. proc. pen
le memorie degli avvocati Bordoni e Arti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAFERIA PAOLO MATTEO nato a VARESE il 14/11/1990 LAALILISS NOAMANE nato a AGRIGENTO il 15/07/1995 VALERIANI LEOLUCA nato a BOLOGNA il 19/02/1993 GIANNINI SAVERIO nato a BOLOGNA il 26/06/1983 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paolo Matteo Diaferia, individualmente, Noamane Laaliliss, Leoluca Valeriani e Saverio Giannini, con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di Diaferia, Giannini e Laaliliss per il reato di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen. e 6-bis legge n. 401 del 1989 (capo 2), del Laaliliss, Valeriani e Giannini per il reato di cui agli artt. 61, n. 1, 110, 112, n. 1 e 588, comma 2 cod. pen. (capo 1): considerato che l'unico motivo di ricorso del Diaferia - con il quale si censura la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte distrettuale, il primo Giudice, pur avendolo assolto dall'imputazione di rissa, lo ha condannato per il reato di cui al capo 2. della rubrica e la medesima Corte territoriale, che ben può integrare la motivazione della pronuncia appellata, ha dato conto per il tramite di una motivazione congrua ed esente da vizi logici (fondata sull'esame dei video acquisiti) del fatto del Diaferia (evidenziando come egli si trovasse nel gruppo de quo e brandisse l'asta contro gli avversari in modo da creare un concreto pericolo per le persone); considerato che, in relazione al ricorso di Laaliliss, Valeriani e Giannini: - il primo motivo (con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. con le relative conseguenza anche in ordine al reato di cui al capo 2.) è costituito da mere doglianze in punto di fatto inidonee a costituire una puntuale critica di legittimità alla motivazione resa dalla Corte di merito (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che consente di non dilungarsi per rimarcare la congruità e logicità dell'iter esposto nella sentenza di appello; - il secondo motivo (con cui si assume la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla violazione di legge cfr.

Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), il che esime dall'osservare che esso è generico e versato in fatto; - il terzo motivo (con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine all'esclusione, nei confronti del Giannini, del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen.) è inammissibile in quanto in parte qua era inammissibile l'atto di appello, del tutto generico (cfr. p.

18) e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.);rilevato che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nelle memorie presentate dai difensori dei ricorrenti, con le quali si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già oggetto dei rispettivi ricorsi (cfr. le memorie degli avvocati Bordoni e Arti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle