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Ordinanza — n. 6617/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence due to inadmissible procedural arguments and failure to cite specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for theft, arguing procedural nullities regarding translation and interpreter appointment. The court rejected these claims because the appellant failed to raise translation issues in the first instance and incorrectly attempted to cite a motivation defect without alleging a specific violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p. - In cassation appeals, defects of motivation are not admissible grounds unless they constitute a violation of law, and failure to raise procedural objections in the first instance results in their waiver.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of motivation procedural nullity translation of acts interpreter appointment waiver of exceptions court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 584 cod. pen
art. 143 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABHI MONCER nato il 04/12/1982 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Moncer Rabhi ricorre avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermandone la responsabilità per il reato di cui all'art. 584 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge processuale penale posta a pena di nullità - è manifestamente infondato in quanto, la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259 - 01); e in primo grado non è stata sollevata alcuna eccezione sul punto (come osservato dalla Corte distrettuale e neppure contestato dal ricorrente); - il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, per omessa traduzione dell'atto in lingua nota all'imputato - è inammissibile in quanto. in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); - il terzo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge processuale penale in ordine alla mancata nomina di un interprete distinto per imputato e testimone secondo interprete - è manifestamente infondato in quanto tale nomina dei tale non è prevista dalla legge; - il quarto motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dei testi - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha reiterato le allegazioni già prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, prospettando, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio, segnatamente delle dichiarazioni del Slimami e Kaddachi e della consulente Fedeli in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024DEPOSITATA CANC