Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud and extortion, citing lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Zhang, Wu, and Wang inadmissible against the Bologna Court of Appeal's confirmation of their fraud convictions. The appellants failed to provide specific legal grounds, instead offering alternative fact reconstructions and generic complaints regarding the victim's role and evidence evaluation. Consequently, the court upheld the lower court's reasoning that the defendants' demands for restitution from the victim's parents constituted the basis for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain specific grounds for cassation, such as violations of law or defects in reasoning, and merely reiterates arguments already rejected at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZHANG YANYAN natct il 21/09/1996 WU JING natkil 28/09/1994 WANG SIQIN nato il 08/02/2001 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ging Wu, individualmente, e Yanyan Zhang e Siqin Wang, con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso di Jing Wu - con il quale si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, nonché il primo motivo di ricorso di Zhang e Wang - con il quale si censura la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità delle imputate - lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, hanno prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha escluso, con una motivazione congrua, logica e conforme al diritto - rispetto alla quale non può ravvisarsi alcun travisamento - l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispetto al pagamento di un debito contratto dalla persona offesa, evidenziando che il denaro è stato preteso direttamente dai genitori di quest'ultima di certo non obbligati a corrisponderlo (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che esime dall'immorare oltre; considerato che, in relazione al ricorso di Zhang e Wang, il secondo motivo (con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'esclusione di un ruolo della persona offesa nella truffa, segnatamente sotto il profilo del dolo) e il terzo motivo (con cui ci si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta contraffazione della merce), sono generici per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla indebita pretesa avanzata dalle imputate nei confronti dei genitori della persona offesa, cui è stata subordinata la liberazione di quest'ultima, e dunque sono inidonei a censurare la ratio decidendi; ritenuto che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore delle ricorrenti Zhang e Wang, con cui si è inteso ribadire, per vero con asserti generici, l'ammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.