Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Andrea Lilla against the appellate court's sentencing decision inadmissible. Although the appellant initially argued a defect in the court's reasoning regarding the use of a cutting tool, he subsequently withdrew his objection on October 28, 2024. The court ruled that this withdrawal rendered the appeal void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a judgment against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal declared inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the objection results in the loss of the right to contest the judgment, and the appellant is liable for procedural costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILLA CRISTIANO ANDREA nato a ROMA il 17/06/1983 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristiano Andrea Lilla: - ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado la quale ne aveva dichiarato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 -bis cod. pen. (capo 2), 110, 582, 585 cod. pen. (capo 3), 110 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975 (capo 4), 385, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 5); - ed ha articolato unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all' ritenuto utilizzo e alla disponibilità di uno strumento da taglio impiegato per procurare le lesioni; ritenuto che: - alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia all'impugnazione (in data 28 ottobre 2024), essa deve essere dichiarata inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.); - alla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01);
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso