Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6610/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-argues facts rather than citing legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Teresa Buonomo's appeal inadmissible because it failed to cite specific legal errors. Instead, the appellant attempted to reconstruct the facts and evidence, which is prohibited in a court of law. Consequently, the lower court's conviction for multiple crimes was upheld, and Buonomo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must cite specific violations of law or defects in reasoning; mere re-argumentation of facts or alternative factual reconstructions without legal censure renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reconstruction of facts violation of law defect in reasoning court of law jurisdiction ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO TERESA nata NAPOLI il 25/02/1979 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; evj

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Teresa Buonomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 640 cod. pen. (capo a), 81, 477, 482, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo b), 648 cod. pen. (capo c); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo 2. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrato il reato contestato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, sottolineando in particolare la credibilità e l'attendibilità del teste Pazzaglia(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il