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Ordinanza — n. 6609/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and substitute penalties, ordering costs due to inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Samba Ndaw inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the confirmed recidivism and the denial of substitute penalties but failed to provide specific legal censure or engage with the lower court's reasoning. The court rejected these arguments as manifestly unfounded and procedurally improper, emphasizing that the second-instance judgment was logically sound and based on the defendant's specific danger and lack of reeducative potential.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 495 c.p.: An appeal against a second-instance criminal judgment is inadmissible if it merely asserts an alternative merit assessment without challenging the legal reasoning or facts of the contested decision, and if the grounds for denying substitute penalties are generic and unsupported by specific legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism assessment substitute penalties procedural defect court costs award second instance review criminal liability ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 495 c.p.
Rilevato che Samba Ndaw ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Samba Ndaw ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAW SAMBA nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Samba Ndaw ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato, che sulle quali ha ritenuto sussistente la recidiva con una motivazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato il tentativo di non essere identificato nell'atto di violare una misura cautelare che gli era stata imposta per altro reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché, a fronte della censura generica contenuta nell'atto di appello, la Corte territoriale ha congruamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado (incentrata sulla specifica gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato), ribadendo il difetto dei presupposti per farne applicazione alla luce dell'inidoneità di esse ad assolvere una funzione rieducativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci