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Ordinanza — n. 6608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism argument regarding Article 495 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohammed Chtia inadmissible, confirming the lower court's conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of criminal law and a defect in reasoning regarding his alleged recidivism, but the court found these claims manifestly unfounded. The appellate court had already established the recidivism based on prior convictions and the intent to evade control, rendering further review unnecessary at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for perjury is inadmissible if the alleged violation of criminal law or defect in reasoning regarding recidivism is manifestly unfounded, as the lower court's motivation is congruous and conforms to the law.

Parole chiave

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perjury conviction recidivism argument inadmissible appeal manifestly unfounded Article 495 Penal Code ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Mohammed Chtia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Mohammed Chtia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIA MOHAMMED nato il 24/05/1980 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mohammed Chtia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente in virtù di una motivazione congrua e conforme al diritto, che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01;

Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), poiché - oltre a richiamare le plurime condanne riportate dell'imputato - ha considerato il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità, evidenziando come esso sia stato commesso al fine eludere il controllo nei suoi confronti (avendo lo stesso già in più occasioni violato la disciplina penale in tema di soggiorno); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il