Ordinanza — n. 6604/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 2), 219, comma 2, n. 1), e 217, comma 1, n. 4), legge fall.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è generico poiché ha fatto mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello, che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6604/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Erik Pedersoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDERSOLI ERIK nato a GARDONE VAL TROMPIA il 01/09/1977 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Erik Pedersoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn.
1) e 2), 219, comma 2, n. 1), e 217, comma 1, n. 4), legge fall.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è generico poiché ha fatto mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello, che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il