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Ordinanza — n. 6603/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on abusive credit and simple bankruptcy, upholding specific recidivism finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Rossano inadmissible, confirming his conviction for abusive credit seeking and simple bankruptcy. The appellant argued for a violation of criminal law regarding specific recidivism, but the court found the lower court's reasoning logical and based on the defendant's negative personality demonstrated by repeated offenses. Consequently, the appeal was rejected, and Rossano was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's assessment of specific recidivism is not subject to review on appeal if it relies on a concrete examination of the relationship between the new offense and the prior conviction, rather than merely the temporal gap.

Parole chiave

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specific recidivism abusive credit seeking simple bankruptcy negative personality inadmissible appeal procedural costs fine fund ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
260841 - 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull'arco temporale della realizzazione dei fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
260841 - 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull'arco temporale della realizzazione dei fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi
284425 - 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSANO LORENZO nato a MONREALE il 25/05/1957 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lorenzo Rossano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza della contestata recidiva ritenendo dimostrativa della negativa personalità dell'imputato la reiterazione di analoghi reati, anche in contesti diversi e territorialmente lontani, avvalendosi anche dei familiari, nonostante la condanna irrevocabile per analoghi fatti, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull'arco temporale della realizzazione dei fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 - dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; difatti, è stata ritenuta la recidiva specifica e non anche quella infraquinquennale (neppure contestata), valorizzando nell'ottica della maggiore pericolosità delinquere dimostrata dal ricorrente, la data in cui la precedente sentenza è divenuta irrevocabile, ossia il 10 ottobre 2005, rispetto alla commissione dei nuovi illeciti quale indice dimostrativo dell'inidoneità di tale dictum a dissuadere il Rossano dal delinquere ulteriormente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci