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Ordinanza — n. 6602/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of subjective element instead of legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed outside the permitted grounds for challenging a sentencing judgment. The defense argued a lack of proof regarding the subjective element of the crime, whereas the law strictly limits appeals to issues of legal qualification and the legality of the penalty. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors; appeals alleging evidentiary deficiencies regarding subjective elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment legal qualification subjective element de plano dismissal court costs Cassation appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato; - e l'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4727/2018, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Francesco Putignano ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, in relazione all'art.
art. 616 cod. proc. pen
4727/2018, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727/2018
pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO FRANCESCO nato a BITONTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Putignano ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fa Il.; ritenuto che: - il ricorso - che assume la violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (primo motivo) e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (secondo motivo) - è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato; - e l'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso