Italian court dismisses appeal against special surveillance order due to manifestly unfounded legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the special surveillance order violated Article 6, paragraph 3 of D.Lgs. 159/2011 regarding the obligation to reside. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower court provided sufficient and non-appearent reasoning based on the appellant's numerous crimes and actions outside their residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a violation of the residence obligation provision is inadmissible if the lower court's reasoning is not apparent and adequately addresses the factual and legal prerequisites for the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA PAOLO nato a LATINA il 10/03/1975 avverso il decreto del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paolo Coppola ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Roma che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma ha applicato allo stesso proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione posto alla base del rigetto della richiesta di revoca dell'obbligo di soggiorno - è manifestamente infondato nella parte in cui assume che esso sia stato applicato in violazione dell'art. 6, comma 3. d.lgs. 159/2011, in quanto la Corte ha dato conto, con motivazione conforme al diritto e che non può dirsi apparente, dei presupposti sulla base dei quali ha applicato l'obbligo di soggiorno (evidenziando come lo stesso abbia commesso numerosi reati e abbia agito contra legem anche fuori dal luogo di residenza); e, nel resto, ha irritualmente denunciato il vizio di motivazione, non consentito nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il