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Ordinanza — n. 6524/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of new evidence regarding possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonia Billari inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in finding continuous possession of the property, claiming the abandonment was spontaneous upon the arrival of police officers. The court rejected this, noting the arguments were merely a repetition of those already dismissed at the appellate level and that the first-instance judgment logically established a plausible, non-transitory possession.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on the mere repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, without presenting new elements capable of altering the factual or legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments continuous possession spontaneous abandonment Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Biliari Antonia, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLARI ANTONIA natq,a REGGIO CALABRIA il 01/01/1993 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Biliari Antonia, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, tenuto in particolare conto che la sentenza impugnata, al di là del dato costituito dal momento dell'accertamento ha enucleato una pluralità di elementi logicamente indicativi di un plausibile possesso non affatto transitorio dell'immobile, con la conseguenza che il dedotto abbandono spontaneo dello stesso da parte dell'imputata all'arrivo dei carabinieri non vale a connotare il fatto di quella "episodicità" che la difesa sostiene nell'impugnazione a corredo del vizio di motivazione; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.