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Ordinanza — n. 6523/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court reasoning without substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Natalino Gabriele inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment and lacked the necessary argumentative depth to challenge the lower court's reasoning. Additionally, the court determined the civil party's request for cost reimbursement was unfounded because their representation offered no substantive contribution to the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments defect of motivation civil party costs substantive critique carenza di credibilità oggettiva accertamento dell'ammontare del danno controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
3-4 della sentenza impugnata) sono incensurabili; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge circa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALINO GABRIELE nato a COSENZA il 17/11/1969 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Natalino Gabriele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sia in relazione al capo A che al capo B, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto e, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) sono incensurabili; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge circa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione ad entrambi i capi di imputazione, è manifestamente infondato in quanto l'applicazione della circostanza è stata condotta alla stregua tanto del rilevante importo oggetto dell'ingiusto profitto avuto di mira, che delle condizioni economiche delle persone offese danneggiate dai reati; che, per altro, con riguardo alla determinazione del danno di rilevante entità, nulla preclude al giudice del merito di ricavarne la sussistenza sulla scorta di un compendio dichiarativo che sia stato ritenuto attendibile; rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato; che avendo il giudice di merito dato motivatamente conto del fatto che la condotta incriminata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (si veda, in particolare, pag. 6), con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in ragione dell'esclusione della recidiva; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, in quanto la difesa di parte civile si è limitata con nota del 1 dicembre 2024 a chiedere che il ricorso venisse rigettato o dichiarato inammissibile, senza fornire alcun contributo argomentativo volto a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, così omettendo di assicurare un utile contributo alla decisione (Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili. Così deciso in Roma, i