Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6521/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation and failure to substantiate facts regarding false testimony acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Cusato's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding added facts and the acquittal of his son for false testimony, but failed to provide the full judgment text. The court rejected these claims as generic and factually unsubstantiated, noting the lower court correctly applied established legal precedents on intent in receipt of stolen goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is generic or if the applicant fails to provide the necessary documents to allow the court of jurisdiction to exercise its review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of motivation false testimony acquittal receipt of stolen goods dolo della ricettazione circonvenzione illecita prova del dolo promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSATO VINCENZO nato a MAMMOLA il 01/02/1961 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cusato Vincenzo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denuncia l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale dei motivi aggiunti presentati il 4/07/2024 è generico, in quanto il ricorrente, a fondamento del rilievo che nel presente giudizio dovrebbe assumere l'intervenuta assoluzione dal reato di falsa testimonianza del figlio dell'imputato (il quale aveva riferito sulle circostanze della ricezione del mezzo), ha in quella sede allegato soltanto il dispositivo della sentenza, così precludendo alla Corte di merito di verificare per quali ragioni era intervenuta l'assoluzione; né tale completa allegazione risulta corredare il ricorso per cassazione, così precludendo alla Corte id legittimità di svolgere il suo sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolve nella riproduzione di censure - per lo più di fatto - che risultano essere state motivatamente disattese dalla sentenza impugnata anche mediante il corretto richiamo degli orientamenti di legittimità in materia di dolo della ricettazione (v. pag.5); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025