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Ordinanza — n. 6520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by the Bevilacqua family members inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found the arguments generic and merely repeated reasons already rejected by the lower court, violating the requirement for distinct new grounds under Article 591. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal Article 591 c.p.c. generic arguments Cassa delle ammende procedural costs repetition of arguments difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA SIMONA nato a LOCRI il 09/11/1988 BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 10/11/1955 BEVILACQUA DAMIANO nato a SIDERNO il 15/09/1987 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Bevilacqua Armando, Bevilacqua Damiano e Bevilacqua Simona, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è sia generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, nonché si traduce in censure di fatto non consentite in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.