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Ordinanza — n. 6518/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid appeal relationship and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6518/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the procedural relationship required for a valid appeal did not exist. The appellant argued that the lower court erred on facts regarding the fraudulent nature of a lease contract and the statute of limitations, but the Court found the appeal lacked the necessary legal standing. Consequently, the decision was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the procedural prerequisites for a valid relationship of appeal are absent, thereby precluding the examination of non-punishability grounds such as prescription.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural relationship statute of limitations fraudulent contract court costs fine frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione falsità ideologica in documenti contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
161 (si precisa, infatti, che la consumazione è cessata al 5/07/2017, data dell'ultimo pagamento effettuato), né tantomeno al prolungamento della metà, anziché di 1/4, del termine ordinario, posto che la modifica all'art. 161, comma 2, cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni
(vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Nello
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCO nato a CARIATI il 08/10/1987 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bruno Francesco, 'Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l'assenza di ingiustizia del profitto non tiene conto che sono proprio le modalità truffaldine della condotta che rendono la prestazione chiesta dall'imputato ingiusta, a prescindere dalla corrispondenza all'attività dal medesimo prestata sul fondo, in quanto il fatto costitutivo del diritto si fonda su un contratto apocrifo e, in particolare, su un contratto di fitto delle superfici - che costituisce condizione di validità della domanda - privo di alcuna efficacia in quanto "mancante" della parte contraente legittimata alla cessione di tali porzioni di terreno; peraltro, quanto al rilievo che la sottoscrizione sarebbe stata apposta dall'erede del proprietario, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che costui "ha precisato di avere soltanto sottoscritto, e poiché pressato dalla famigli Bruno e assicurato dal loro legale che non sarebbe andato incontro ad alcuna responsabilità penale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestava che aveva provveduto personalmente ad apporre la firma del genitore deceduto sul contratto di affitto in parola"; che, inoltre, correttamente è stato ravvisato il dolo, stante la consapevolezza di usare artifizi e raggiri e nell'intenzione di indurre in errore l'ente pubblico al fine di ottenere un contributo altrimenti non dovuto, tanto che i finanziamenti venivano poi revocati; che, infine, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione laddove intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463;

Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Nello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) e tanto a prescindere che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, per stabilirsi il termine di prescrizione, deve farsi riferimento alla pena massima di anni sei di reclusione stabilita all'epoca dei fatti e non a quella di anni sette introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (si precisa, infatti, che la consumazione è cessata al 5/07/2017, data dell'ultimo pagamento effettuato), né tantomeno al prolungamento della metà, anziché di 1/4, del termine ordinario, posto che la modifica all'art. 161, comma 2, cod. pen. risulta essere stata entrata in vigore successivamente alla cessazione della consumazione del reato (I. 23 giugno 2017, n. 103 con entrata in vigore al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione);che, peraltro, l'indicata sospensione Covid pari a giorni 64 nel corso del giudizio di primo grado esclude comunque che la prescrizione del reato sia maturata nel corso del giudizio di legittimità; che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nulla aggiungendo di decisivo il contenuto della memoria difensiva del 27 novembre 2024, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Ro