Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Severelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Severelli argued that the Court of Appeal of Catanzaro incorrectly evaluated the victim's statements regarding his liability. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal, noting that factual assessment is exclusively the lower court's power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reassess the credibility of statements made by the injured party, reserving such judgment exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERELLI GIOVANNI nato il 13/11/1979 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Severelli Giovanni, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni rese dalla corte di merito a corredo tanto dell'attendibilità intrinseca che estrinseca del narrato della parte offesa, complessivamente apprezzato alla luce dei molteplici e convergenti elementi di conferma pure narrati in sentenza, nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 202