Criminal appeal dismissed for generic and repetitive grounds violating procedural requirements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Fazzolari inadmissible due to procedural defects. The appellant argued against the lower court's reasoning, but the court found the grounds generic, indeterminate, and merely repetitive of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, lacking the specific argumentative critique required by law, or if they are merely repetitive of reasons already disallowed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZOLARI SALVATORE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 18/09/1959 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fazzolari Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione .posta a base del giudizio di responsabilità e al dedotto travisamento della prova è, non solo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., ma anche reiterativo perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 10-11-12), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.