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Ordinanza — n. 6515/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to failure to allege specific appeal grounds regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fall Modou inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground challenging the lower court's finding on recidivism was rejected because it lacked the required specific allegation of appeal grounds. Consequently, the court ruled that without this specific deduction, the argument cannot be examined in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal ground contesting the existence of recidivism is inadmissible in legality proceedings if it is not supported by a specific allegation of the grounds for the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidivism allegation legality proceeding specific appeal grounds costs order difetto formale di procedura eccezioni processuali tardive accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 16/12/1978 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fall Modou, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità in quanto non risulta allegato che sia stato specificamente dedotto quale motivo di appello; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.