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Ordinanza — n. 6514/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Santisi Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and prescription, but the court found his arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 712 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already disallowed in the second instance without providing new, specific, and reasoned criticism of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific criticism criminal liability prescription of crime procedural costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 712 c.p.
art. 712 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTISI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 28/05/1985 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Santisi Domenico, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, anche in punto di differente riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. (con conseguente esclusione dell'invocata estinzione del reato per prescrizione); considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - nulla aggiungendo le conclusioni scritte della difesa del 15 gennaio 2025 - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pf-ocessuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.