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Ordinanza — n. 6513/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tinnirello Carlo inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the reasoning of the lower court's liability judgment, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the challenged decision and the arguments presented, as they merely repeat reasons already deemed unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Criminal Procedure Code repetitive arguments procedural dismissal court of cassation atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO CARLO nato a PALERMO il 30/11/1984 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tinnirello Carlo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.