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Ordinanza — n. 6512/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Corrao inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability but failed to provide specific elements for his criticism. The court ruled that the appeal was generic and indeterminate, violating the requirement to allow the reviewing judge to identify the grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds for criticism are generic and indeterminate, failing to specify the elements necessary for the reviewing judge to exercise their mandate.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate criticism Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal specific elements requirement notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Corrao Carmelo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO CARMELO nato a PALERMO il 05/07/1960 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Corrao Carmelo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.