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Ordinanza — n. 6511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods, claiming errors in motive assessment and sentencing. The court rejected these claims as repetitive of previous appeals and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected without providing specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique receiving stolen goods court costs and fine corruzione nell'esecuzione forzata ricompensa ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRISOLA EDUARDO nato a PALERMO il 09/02/1993 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mírisola Edélardo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 2), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso che denunciano violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 cod. pen., sono reiterativi dei motivi già proposti in appello e manifestamente infondati avendo la corte di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla corte di legittimità secondo cui la conoscenza della provenienza delittuosa della res può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche, come nel caso di specie, dal comportamento dell'imputato, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458); che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv, 246324); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2