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Ordinanza — n. 6510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of jurisdiction to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gallo Salvatore Nicola inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings regarding criminal violations and alleged factual errors in reconstructing events. The court ruled that it lacks jurisdiction to re-evaluate facts, which remains exclusively within the power of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the lower court, as such assessment is reserved exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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Cassation jurisdiction Factual re-evaluation Inadmissible appeal Judicial competence Lower court facts danneggiamento diritto al risarcimento danni spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO SALVATORE NICOLA nato a UDINE il 17/10/1991 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gallo Salvatore Nicola, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancanza della prova circa il danneggiamento doloso della vetrina del locale denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennai