Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding Article 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged motivational defects concerning Article 133 of the Penal Code, but the Court held that such issues must have been raised as specific grounds of complaint in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected to prevent the annulment of a judgment based on a point that was intentionally omitted from the appellate court's consideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal that lack the specificity required by law, as questions not raised as specific grounds of complaint in the lower court's decision cannot be raised in the cassation appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO PAOLO FRANCESCO nato a PALERMO il 16/09/1987 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Francesco Del Vecchio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 133 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 genn