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Ordinanza — n. 6506/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless, reiterating lower court's reasoning on public facility damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Pellicane inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability for damaging property within a public prison cell and the application of non-punishability clauses. The court rejected these arguments as legally unfounded, noting that the first ground merely repeated points already dismissed on appeal and that the second and third grounds were manifestly baseless due to the lower court's sound logical and legal justification.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or constitute a mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reiteration of arguments public facility damage court costs order caso di rigore accertamento dell'ammontare del danno grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/03/1991 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pellicane Antonino, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata e la stessa imputazione formulata in cui all'imputato è contestato di aver danneggiato beni situati all'interno della cella della casa circondariale ove si trovava (e quindi all'interno di uno stabilimento notoriamente pubblico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge circa l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; • considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto a corredo del diniego la Corte di merito — a prescindere dal riferimento alla qualità "pubblicistica" del soggetto passivo del reato - risulta avere comunque espresso un giudizio di disvalore legato alla gravità del fatto, in relazione al quale la censura difensiva finisce per sottoporre alla Corte di legittimità un tema di merito precluso in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genna