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Ordinanza — n. 6505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of logical flaws in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Butera Noemie Sharon inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability and mitigating circumstances, arguing illogical motivation and failure to apply statutory leniency. The court rejected these claims, stating that the review is limited to logical coherence rather than factual accuracy, and that the cited errors were merely material mistakes not amounting to nullity.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 125, comma 3; Art. 546, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation's review of sentencing motivation is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess the correspondence of the reasoning to procedural acquisitions, while mere material errors do not constitute grounds for nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal logical flaws in reasoning mitigating circumstances material error nullity Cassazione review scope circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
226074); che, talaltro, è inammissibile il denunciato profilo di nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'erroneo riferimento al giudice emittente in quanto trattasi di mero errore materiale e non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità della sentenza ex art. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod.
Art. 546, comma 3 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA NOEMIE SHARON natctil 22/02/2002 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Butera Noemie Sharon, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, talaltro, è inammissibile il denunciato profilo di nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'erroneo riferimento al giudice emittente in quanto trattasi di mero errore materiale e non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità della sentenza ex art. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen. che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che ilsecondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine all'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., il motivo risulta generico in quanto non è asseverato dalle sentenze di merito che l'oggetto sottratto sia di modestissimo valore economico e che ci si trovi al cospetto di una persona offesa che "spicca per abbienza", né sul punto è denunciato alcuno specifico travisamento;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il