Italian court dismisses appeal for vague grounds lacking specific factual elements required by criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Lo Diamil inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the installment plan for a monetary penalty but failed to provide specific factual elements regarding his personal and family circumstances as required by law. Consequently, the court ruled the grounds too generic to allow the appellate judge to exercise their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the appellate court to formulate a targeted review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DIAMIL nato il 13/03/1974 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lo Diamil, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della rateizzazione predisposte dal giudice di merito per la pena pecuniaria è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, con particolare riguardo alla specificità delle condizioni di vita personali e familiari che renderebbero del tutto distonico il numero delle rate, peraltro ad importo contenuto, disposte dal giudice di merito a fronte del massimo previsto dalla legge; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.