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Ordinanza — n. 6501/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper timing regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salamone Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and violated the procedural rule that such requests cannot be raised in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without providing specific, new argumentation, and requests for generic mitigating circumstances are not admissible in a final appeal if the first-instance judgment is logically sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic mitigating circumstances final appeal procedural rules reiteration of rejected arguments attenuazione della pena spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PAOLO nato a PALERMO il 05/07/1977 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Salamone Paolo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adempiuto al dovere motivazionale circa la sussistenza di tutti gli elementi essenziali dei reati contestati all'imputato, in particolare a pagina 2 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,- secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio