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Ordinanza — n. 6500/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Cara Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on generic grounds regarding responsibility and mitigating circumstances, arguing they were not properly applied. The court rejected these arguments because they merely repeated reasons already found infondate by the appellate judge without providing new, specific facts or legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific correlation with the facts and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific correlation inadmissibility of appeal repetition of infondate reasons Art. 591 c.p.p. eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARA ANTONIO nato a PALERMO il 11/09/1981 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Cara Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.