Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Cara Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on generic grounds regarding responsibility and mitigating circumstances, arguing they were not properly applied. The court rejected these arguments because they merely repeated reasons already found infondate by the appellate judge without providing new, specific facts or legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific correlation with the facts and reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARA ANTONIO nato a PALERMO il 11/09/1981 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Cara Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.