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Ordinanza — n. 6499/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gregorio Ferraro's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the motivation of the lower court's liability judgment, but the court found his reasons generic and merely repeating arguments already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific correlation between the challenged decision and the grounds of the appeal required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons of the challenged decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation requirement Criminal Procedure Code court costs procedural defect eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GREGORIO nato a CROTONE il 28/11/1983 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ferraro Gregorio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così déciso in Roma, il 21 gennaio 2025.