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Ordinanza — n. 6498/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and reiterating lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the nullity of the indictment transfer and the judgment's reasoning, but the court found these arguments generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the second ground was rejected as merely reiterating points already dismissed by the Court of Appeal without new evidence or specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, or if they merely repeat arguments already rejected by the lower court without adding decisive new elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiteration of arguments Article 581 procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARENONI MARINO nato a MILANO il 01/08/1949 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marenoni Marino, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la nullità del decreto di rinvio a giudizio e il conseguente difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche con riguardi al concreto pregiudizio che sarebbe derivato al diritto di difesa dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, che il ricorrente sottopone in allegazione anche alla Corte di cassazione in difetto da pertinente individuazione di specifici travisamenti; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile — nulla aggiungendo di decisivo rispetto ai rilievi dedotti il contenuto della memoria della difesa in data 23 dicembre 2024 - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genna