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Ordinanza — n. 6497/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment for lack of reasoning and failure to acquit him of a specific crime, arguing the lower court violated the law. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing new, specific legal criticism, and one ground was deemed too vague to allow proper judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 628 c.p.; Art. 648, comma 2 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thus preventing the appellate judge from exercising their supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific argumentation reiteration of previous claims judicial review limits attenuazione della pena motivi di cassazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 628 c.p.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam, Ritenuto che il primo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 648, comma 2 c.p.
art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam, Ritenuto che il primo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM MAHMOUD MOHAMED ABDELSALAM nato il 01/10/1990 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdelsalam, Ritenuto che il primo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 628 cod. pen. sono inammissibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti io appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come terzo) che denuncia violazione di legge in relazione all'omessa riqualificazione della fattispecie delittuosa nella forma attenuata prevista all'art. 648, comma 2, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2